Quando si può pagare direttamente ai figli il mantenimento
Il pagamento del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne è un tema di grande interesse, su cui spesso mi vengon fatte domande in sede di consulenza. Proviamo allora ad affrontarlo meglio.
Come tutti ben sanno, dalla nascita di un figlio deriva l’obbligo per i genitori di mantenerlo e di farlo in proporzione alle proprie possibilità economiche.
Quando una coppia si separa (siano sposati o conviventi) o quando il figlio nasce da una relazione non stabile, il suo mantenimento spesso si traduce nell’obbligo per un genitore di corrispondere all’altro genitore un assegno per il mantenimento del figlio, poiché ciascuno deve garantirgli un buon tenore di vita anche quando il figlio è con l’altro genitore.
Non è questa la sede per spiegare nel dettaglio come si determina il suo mantenimento (lo faremo in un altro post) dobbiamo però spiegare alcuni concetti fondamentali che ci faranno capire meglio il tema del pagamento diretto.
Il mantenimento del figlio in generale
Il principio di base è che il figlio ha delle necessità costanti: una casa dove abitare, il cibo, la luce elettrica, il gas, l’acqua potabile, i vestiti, i medicinali da banco, ecc. Tutte voci che rientrano nel mantenimento ordinario poiché ciascuno genitore deve contribuire a tali bisogni.
Se i due genitori hanno lo stesso reddito e passano col figlio lo stesso tempo non ci sarà assegno di mantenimento ma se uno dei due ha un reddito maggiore o trascorrere con il figlio meno tempo dell’altro allora dovrà contribuire in maniera maggiore, quindi anche per il tempo in cui il figlio è con l’altro genitore.
Fin qui tutto chiaro?
Ma vediamo cosa succede quando il figlio diviene maggiorenne.
Solitamente il genitore obbligato al pagamento vorrebbe poter corrispondere l’assegno direttamente al figlio (perché non si fida del modo in cui i suoi soldi verranno spesi, per responsabilizzare il ragazzo/a, ecc.).
Questo in teoria è possibile. Il codice civile ci dice che il genitore può corrispondere il mantenimento al maggiorenne.
Ci sono però due condizioni!
Condizioni formali del pagamento diretto
Innanzitutto il pagamento diretto deve essere recepito in un atto “del giudice” (o in una negoziazione assistita).
Se il divorzio stabilisce che il pagamento avvenga a favore del coniuge dovrà intervenire un nuovo atto che modifichi il divorzio.
Il semplice accordo tra le parti, non formalizzato, non basta. Rischiate di pagare al figlio e poi vedervi richiedere dall’altro il pagamento di quanto dato al figlio (che a quel punto diverrebbe una sorta di regalo).
Quindi se siete d’accordo che il mantenimento sia pagato al figlio formalizzerete l’accordo davanti al giudice. Se non siete d’accordo uno dei due farà una richiesta di modifica e chiederà al giudice di essere autorizzato a pagare al figlio.
Mai e poi mai pagare direttamente ai figli il mantenimento se non avete formalizzato l'accordo davanti al giudice!
Condizioni sostanziali per il pagamento diretto ai figli
Perché il giudice vi autorizzi devono però ricorrere anche delle condizioni sostanziali. Infatti spesso le spese di mantenimento del figlio sono anticipate da un genitore. Immaginate la spesa alimentare, o le bollette della casa. Questi continuerà ad anticiparle anche se nel frattempo il ragazzo o la ragazza sia è divenuto/a maggiorenne.
Quindi ha un senso che il mantenimento sia pagato al genitore che anticipa le spese.
Diverso il caso in cui il ragazzo o la ragazza abbiano iniziato a vivere da soli, pur senza essere indipendente (si pensi allo studente fuorisede). In questo caso ha un senso corrispondergli direttamente il mantenimento, almeno in parte.
Magari non per intero ma in buona parte.
La condizione sostanziale è quindi che sia lui o lei a sostenere le proprie spese.
Non avrebbe senso invece prevedere il pagamento diretto per poi costringerlo a restituire all’altro genitore i soldi che questi ha anticipato.
Spero di aver chiarito meglio questa figura. Diversamente non esitate a richiedere una consulenza.
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